di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione Il fatto che una o piu' parti di una controversia non rispondano alla notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un ostacolo per lo svolgimento del procedimento.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-v-art12 · fonte su Normattiva