, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e puo' provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art12 · fonte su Normattiva