Art. 25 (Allegato I)
[1]Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto
[2]1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato.
[3]2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
[4]3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:
- a)tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
- b)notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.
[5]4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
