1. Tutti i membri disponibili del Tribunale devono essere in seduta; e' necessario un quorum di 11 membri eletti per costituire il Tribunale. 2. Ai sensi dell'articolo 17 del presente Allegato, il Tribunale decide quali membri sono disponibili alla formazione del Tribunale per conoscere di una specifica controversia, tenuto conto dell'effettivo funzionamento delle camere come previsto agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. 3. Tutte le controversie e tutte le domande presentate al Tribunale sono esaminate e decise dal Tribunale, a meno che non si applichi l'articolo 14 del presente Allegato o le parti richiedano che la questione sia risolta conformemente all'articolo 15 del presente Allegato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art13 · fonte su Normattiva