speciali 1. Il Tribunale puo' costituire camere composte da tre o piu' dei suoi membri eletti, se lo ritiene necessario, per occuparsi di particolari categorie di controversie. 2. Se le parti lo richiedono, il Tribunale costituisce una camera per conoscere di una particolare controversia portata innanzi ad esso. La composizione di detta camera viene decisa dal Tribunale con l'approvazione delle parti. 3. Allo scopo di velocizzare la soluzione delle questioni, il Tribunale costituisce annualmente una camera composta di cinque dei suoi membri eletti che puo' esaminare e decidere le controversie mediante una procedura sommaria. Due membri supplenti sono inoltre nominati per sostituire quei membri che sono impossibilitati a partecipare ad uno specifico procedimento. 4. Le controversie sono esaminate e decise dalle camere previste dal presente articolo se le parti lo richiedono. 5. Le decisioni emesse da una delle camere previste nel presente articolo e nell'articolo 14 del presente Allegato si considerano emesse dal Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art15 · fonte su Normattiva