al Tribunale 1. Il Tribunale e' aperto agli Stati contraenti. 2. Il Tribunale e' aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art20 · fonte su Normattiva