al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione gia' in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, puo', conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art22 · fonte su Normattiva