delle decisioni della Camera Le decisioni della Camera sono esecutive nel territorio degli Stati contraenti secondo le stesse modalita' delle sentenze od ordinanze delle piu' alte corti dello Stato contraente nel cui territorio e' richiesta l'esecuzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art39 · fonte su Normattiva