ed attuazione della decisione 1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalita' di attuazione della decisione puo' essere sottoposta da ciascuna delle parli alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale e' ricoperto secondo le modalita' della nomina originaria dei membri del tribunale. 2. Qualsiasi contestazione di tale genere puo' essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell'articolo 287, se cosi' convengono tutte le parti della controversia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art12 · fonte su Normattiva