di arbitri 1. Un elenco di arbitri deve essere stilato e conservato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ogni Stato contraente puo' nominare quattro arbitri, ciascuno dei quali deve essere una persona con esperienza nelle questioni marittime e che gode della piu' alta reputazione di imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituita dai nomi delle persone cosi' nominate. 2. Se in qualsiasi momento gli arbitri nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' costituito divengono meno di quattro, tale Stato contraente ha diritto di fare tante altre nomine quante sono necessarie. 3. Il nome di un arbitro rimane sull'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che lo ha nominato, fatto salvo che tale arbitro continua a svolgere le sue funzioni nel tribunale arbitrale in cui e' stato nominato fino a quando sia completato il procedimento innanzi a quel tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art2 · fonte su Normattiva