1. Ciascuna Parte avra' diritto di designare fino ad un massimo di tre Arbitri, uno dei quali almeno sara' designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del Protocollo per quella parte. Ciascun Arbitro avra' esperienza nelle questioni antartiche, una conoscenza completa del diritto internazionale e godra' della massima reputazione di correttezza, competenza ed integrita'. I nominativi delle persone cosi' designate costituiranno la lista degli Arbitri. Ciascuna Parte fara' in modo che il nominativo di almeno un suo Arbitro figuri costantemente sulla lista. 2. Fatta riserva del paragrafo 3 in appresso, un Arbitro designato da una Parte rimarra' sulla lista per un periodo di cinque anni e potra' essere rieletto da detta Parte per periodi supplementari di cinque anni. 3. Una Parte che ha designato un Arbitro puo' ritirare il nome di quell'Arbitro dalla lista. Se un Arbitro muore o se una Parte per qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un Arbitro da essa designato, la Parte che ha designato l'Arbitro in questione notifichera' sollecitamente il Segretario. Un Arbitro il cui nome e' ritirato dalla lista continuera' a prestare servizio in ogni Tribunale Arbitrale nel quale detto Arbitro e' stato nominato fino alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale Arbitrale. 4. Il Segretario assicurera' che venga conservata una lista aggiornata degli Arbitri designati in conformita' con il presente Articolo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art2 · fonte su Normattiva