dei fatti 1. Le parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a 1) la pesca; 2) la protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) la ricerca scientifica marina; 4) la navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni, possono in qualunque momento concordare di chiedere ad un tribunale arbitrale speciale, costituito conformemente all'art. 3 del presente Allegato, di condurre una inchiesta e ad accertare i fatti all'origine della controversia. 2. Salvo che le parti non convengano diversamente, i fatti constatati dal tribunale arbitrale speciale in applicazione del numero 1 sono considerati come accertati tra le parti. 3. Se tutte le parti della controversia lo richiedono, il tribunale arbitrale speciale puo' formulare delle raccomandazioni che, senza avere il valore di una decisione, costituiscono soltanto la base per un riesame ad opera delle parti delle questioni all'origine della controversia. 4. Nel rispetto del numero 2, il tribunale arbitrale speciale agisce confermemente al presente Allegato, salvo che le parti non convengano diversamente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-viii-art5 · fonte su Normattiva