[1]DELLE CONTROVERSIE
[2]1. le controverse relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo vengono risolte innanzi tutto con la negoziazione o la conciliazione, o con altri mezzi pacifici scelti dalle Parti alla controversia. 2. Se non puo' essere risolta entro i dodici mesi successivi alla data in cui una parte contraente ha notificato l'esistenza di un controversia fra di loro, la controversia viene regolata, su richiesta di una parte alla controversia, per mezzo della procedura di arbitrato di cui all'Annesso 3, a meno che le parti alla controversia convengano di fare ricorso ad una delle procedure enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). Le Parti alla controversa possono convenire in tal senso, a prescindere se anch'esse sono o no Stati Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). 3. In caso di accordo relativo al ricorso ad una delle procedure enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della Convenzione sul diritto del mare (1982) le disposizioni enunciate nella parte XV di questa Convenzione che si riferiscono alla procedura scelta, si applicherebbero altresi' mutatis mutandis. 4. Il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 2 puo' essere prorogato di dodici mesi, di comune accordo fra le parti interessate. 5. Nonostante le norme del paragrafo 2, ogni Stato, nel momento in cui esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, puo' notificare al Segretario Generale che quando e' parte ad una controversia riguardo all'interpretazione o all'applicazione dell'articolo 3.1 o 3.2, il suo consenso sara' richiesto prima che la controversia possa essere regolata per mezzo della procedura di arbitrato prevista all'Allegato 3.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
