[1]ALLEGATO 3

[2]PROCEDURA ARBITRALE

[4]1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente, in applicazione dell'articolo 18 del presente Protocollo, si costituisce un tribunale arbitrale, di seguito denominato il Tribunale. La richiesta d'arbitrato contiene l'oggetto della domanda nonche' qualsiasi atto giustificativo per sostenere l'esposizione del caso. 2. La Parte contraente informa il Segretario Generale dell'Organizzazione: .1 della sua domanda di arbitrato; .2 delle norme del presente Protocollo la cui interpretazione o applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia. .3 Il Segretario Generale trasmette queste informazioni a tutti gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-allegato-3-art1 · fonte su Normattiva