di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente
- a)ai loro obblighi convenzionali;
- b)ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e
- c)alle disposizioni della presente sezione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
