di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente

  • a)ai loro obblighi convenzionali;
  • b)ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e
  • c)alle disposizioni della presente sezione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art116 · fonte su Normattiva