esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente 1. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia direttamente sia attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte. 2. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare, mediante trattative dirette o attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art63 · fonte su Normattiva