di piu' ampie agevolazioni di transito La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono piu' ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di piu' ampie agevolazioni di transito per il futuro.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art132 · fonte su Normattiva