della vita umana Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art146 · fonte su Normattiva