dell'umanita' 1. Le attivita' nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo o dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale. 2. L'Autorita' assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attivita' nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art140 · fonte su Normattiva