archeologici e storici Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanita', tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art149 · fonte su Normattiva