degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area e' favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessita' specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficolta' di accesso e rientro da essa.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art148 · fonte su Normattiva