nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, puo' essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art16 · fonte su Normattiva