dell'Autorita' 1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorita' fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorita' servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorita' stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:
- a)essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g);
- b)servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4;
- c)servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
