dell'Autorita' 1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorita' fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorita' servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorita' stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art173 · fonte su Normattiva