del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorita' non puo' partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, puo' autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza e' dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art184 · fonte su Normattiva