dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro 1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte puo', su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualita' di membro. 2. Nessuna decisione puo' essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art185 · fonte su Normattiva