Art. 5 (Atto Costitutivo)
1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione. 2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi all'Organizzazione non potra' partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potra' autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambite qualora constati che il mancato pagamento e' ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volonta' di tale Membro.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
