1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione. 2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi all'Organizzazione non potra' partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potra' autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambite qualora constati che il mancato pagamento e' ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volonta' di tale Membro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art5 · fonte su Normattiva