di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove 1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose. 2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art196 · fonte su Normattiva