di intervento urgente contro l'inquinamento Nei casi di cui all'articolo 198, gli Stati situati nell'area esposta cooperano secondo le proprie capacita' con le competenti organizzazioni internazionali nella maniera piu' ampia possibile, per eliminare gli effetti dell'inquinamento e prevenire e ridurre al minimo i danni. A questo fine gli Stati sviluppano e promuovono congiuntamente piani di intervento per affrontare adeguatamente gli incidenti di inquinamento nell'ambiente marino.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
