tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali,
- a)promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel:
- i)formare il loro personale scientifico e tecnico;
- ii)favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali.
- iii)fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie;
- iv)potenziare la loro capacita' di produrre autonomamente tale strumentazione;
- v)offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere;
- b)forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti piu' gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino;
- c)forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
