tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali,

  • a)promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel:
  • i)formare il loro personale scientifico e tecnico;
  • ii)favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali.
  • iii)fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie;
  • iv)potenziare la loro capacita' di produrre autonomamente tale strumentazione;
  • v)offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere;
  • b)forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti piu' gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino;
  • c)forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art202 · fonte su Normattiva