imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa puo' essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art26 · fonte su Normattiva