imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa puo' essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
