di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art227 · fonte su Normattiva