doganali, tasse ed altre spese 1. Il traffico in transito non e' soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico. 2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art127 · fonte su Normattiva