provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attivita' di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art265 · fonte su Normattiva