provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attivita' di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
