allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacita' al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli. 2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacita' nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attivita' nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo. 3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art266 · fonte su Normattiva