di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art267 · fonte su Normattiva