atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di:

  • a)stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti ne' a creare ne' a sviluppare una propria capacita' tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, ne' a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia;
  • b)promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli;
  • c)organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina;
  • d)promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti;
  • e)intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art269 · fonte su Normattiva