tra organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte Xlll adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilita' in virtu' della presente Parte.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art278 · fonte su Normattiva