definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione e' definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art296 · fonte su Normattiva