definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia. 2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia. 3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art33 · fonte su Normattiva