pacifici dei mari Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art301 · fonte su Normattiva