dell'espressione "passaggio inoffensivo" 1. Il passaggio e' inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale. 2. Il passaggio di una nave straniera e' considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave e' impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita':

  • a)minaccia o impiego della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
  • b)ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
  • c)ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
  • d)ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
  • e)il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
  • f)il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari;
  • g)il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
  • h)inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione;
  • i)attivita' di pesca;
  • j)la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
  • k)atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero;
  • l)ogni altra attivita' che non sia in rapporto diretto con il passaggio.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art19 · fonte su Normattiva