Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le liberta' riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art300 · fonte su Normattiva