e conferma formale La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art306 · fonte su Normattiva