La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5. L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f), e' disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art307 · fonte su Normattiva