alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare:

  • a)all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale;
  • b)alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art43 · fonte su Normattiva