degli Stati rivieraschi Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicita' adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non puo' essere sospeso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art44 · fonte su Normattiva