giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale 1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare ne' il regime giuridico delle acque di tali stretti, ne' l'esercizio di sovranita' o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi. 2. La sovranita' o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art34 · fonte su Normattiva