altamente migratorie 1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di la' della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori. 2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art64 · fonte su Normattiva