nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione. Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione puo' essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' la debita pubblicita' a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art84 · fonte su Normattiva