di gallerie La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondita' delle acque sovrastanti il fondo marino.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
di gallerie La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondita' delle acque sovrastanti il fondo marino.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art85 · fonte su Normattiva